Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 23/12/1996 n. 662

139. Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999.

140. Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 138:

a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e del- l'andamento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri Paesi europei, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

b) garantire la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi Paesi di accreditamento;

c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio.

141. Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento é già rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.

142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni.

143. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, come modificate dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, sono elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 44.

144. A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della regione Friuli- Venezia Giulia che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione medesima.

145. Per le finalità di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri

1), 3) e 4) del primo comma del citato articolo 49.

146. Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, e successive modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993 n. 2, al primo comma dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo".

147. A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1995 n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996 n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.

148. Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria.

149. La regione Trentino-Alto Adige é delegata a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978 n. 569, per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto é rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello Stato.

150. Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, é ridotto di un importo pari al 6 per cento dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna a) della tabella C allegata alla medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di fondo perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando l'entità complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per l'anno 1998, la quota di riduzione posta a carico di ogni singola regione e le modalità di attuazione verranno stabilite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

151. Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995 n. 549, al netto delle riduzioni di cui al comma 150.

152. Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, sono ridotte, per le stesse regioni, nella misura determinata al comma 150; a decorrere dal 1998 per le modalità si provvederà d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

153. La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, é determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.

154. La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990 n. 398, é elevata a lire 50 a litro. L'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione é limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente.

155. A decorrere dal 1 gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a

5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984 n. 720, e successive modificazioni, e ad essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica. In sede di prima applicazione i tesorieri dei comuni non sono tenuti a versare nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilità liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente tali disponibilità. A valere sulle suddette disponibilità sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui. Per i comuni il cui servizio di tesoreria é gestito da un soggetto diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, l'inserimento nella predetta tabella A é differito al giorno successivo alla prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato; al versamento del- le disponibilità liquide del comune provvede il tesoriere abilitato, entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.

156. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti é attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilità liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.

157. Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote massime di imposte e tasse comunali, come rideterminate dalla presente legge, gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo, per due esercizi finanziari consecutivi, della gestione riequilibrata.

158. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata può essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

159. All'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette".

160. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996 n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione può essere iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese una tantum, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale.

161. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996 n. 336, é sostituito dal seguente: "1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1998. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:

a) per il 1998 il 6 per cento del valore;

b) per il 1999 il 12 per cento del valore;

c) per il 2000 il 18 per cento del valore;

d) per il 2001 il 24 per cento del valore" .

162. A decorrere dall'anno 1998 i contributi ordinari spettanti ai comuni ed alle province ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, sono ridotti di lire 560.000 milioni e di lire 40.000 milioni. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dissestati.

163. Le regioni e gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1995 e 1996, e per il finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando la regione o gli enti locali rivestono la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza. Le regioni e gli enti locali sono altresì autorizzati a contrarre, a decorrere dall'anno 1997, con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, a carico dei propri bilanci ed entro il limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti, mutui per la copertura dei contributi per l'esercizio del trasporto pubblico locale in adempimento a contratti di servizio e contratti di programma che prevedano il progressivo aumento della quota dei costi coperta con i proventi del traffico e la corrispondente riduzione, per la durata del mutuo, dei contributi in misura pari almeno al 5 per cento annuo al netto del tasso di inflazione programmato anche in applicazione dei criteri di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, come modificato dal Regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991.

 

Pagina 8/44 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional